SOCIETÀ NUOVO AVVENIRE
BANCO
 
S T A T U T O 
 
Approvato dall'Assemblea della
Società in data 12.04.2024
 
STATUTO
SOCIETÀ NUOVO AVVENIRE – BANCO
 
ART. 1
La Società già fondata nel 1897 e ricostituita nel 1901, continua sotto la ragione sociale NUOVO AVVENIRE, con sede nel proprio stabile part. 396 di Bedigliora, (BANCO di Bedigliora). La società è organizzata quale associazione ai sensi degli art. 60 ss del Codice civile svizzero.
 
ART. 2
La Società intraprende iniziative di assoluta indipendenza da considerazioni di ETNIA - SESSO – CONFESSIONI – POLITICA.e non persegue un fine di lucro.
 
ART. 3
Gli scopi della Società sono:
a) promuovere attività culturali sociali e ricreative;
b) Incrementare manifestazioni ricreative – danze – tombole – cinema conferenze educative – divertimenti vari;
c) Favorire i giovani nell'istruzione della musica e della recitazione;
d) contribuire alla formazione di ensemble musicali e complessi bandistici;
e)  mantenere nel miglior assetto possibile l'attività e la gestione del centro culturale "Teatro di Banco"
f) mantenere in efficenza e migliorare lo stabile (Onore e memoria dei FONDATORI).
 
ART. 4
AMMISSIONI:
possono essere soci tutte le persone, fisiche e giuridiche, che condividono i principi dell’associazione, che accettano gli statuti e che pagano la tassa sociale fissata dall’assemblea su proposta del comitato. La tassa annuale minima è di 30 franchi.
Sono da trasmettere: Nome Cognome-Indirizzo Postale-Indirizzo Mail
 
ART. 5
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
a)  I soci nei loro rapporti sociali dovranno essere animati da spirito di buona fede e di solidarietà.
b)  Conformarsi agli statuti, regolamenti e decisioni ritenuti validi per consenso assembleare.
c) La responsabilità finanziaria dei soci è limitata al pagamento della quota sociale.
d) I soci possono dare la disdetta per iscritto per la fine di ogni anno senza diritto al rimbosro della tassa annuale già pagata.

Nome e Cognome - Indirizzo postale - e-mail e pagare la:
Quota

ART. 6
Possono essere ESCLUSI dalla Società i Soci:
a)   Che non pagano le tasse sociali;
b)   Che turbano sistematicamente il buon andamento della Società;
c)   L'esclusione dei Soci potrà essere proposta dal Comitato in carica e ratificata dall'Assemblea.
 
ART. 7
La Società si compone dei seguenti Organi:
a)    Assemblea Generale;
b)    Comitato.
 
ART. 8
L'ASSEMBLEA GENERALE è l'organo supremo e si riunisce:
a)   Ordinariamente, una volta all'anno;
b)    Straordinariamente, dietro richiesta del Comitato o dietro richiesta scritta del 50% (cinquanta per cento) dei Soci;
c)    Affinchè l'Assemblea sia valida occorre come minimo la presenza dei due terzi dei Soci, in mancaza del quorum necessario, trascorsa ½ ora l'Assemblea potrà deliberare con i Soci presenti.
 
ART. 9
Le COMPETENZE inalienabili ed indelegabili dell'Assemblea Generale sono:
a)  modificare lo Statuto;
b)  eleggere e nominare il Presidente il Vice Presidente e il cassiere e i revisori e dare scarico al Comitato e ai revisori.
c) approvare i conti e il rapporto di attività del comitato e dare scarico al comitato per il suo operato.
d)  fissare l’ammontare della tassa annuale su proposta del comitato,
e) decidere lo scioglimento dell’associazione e la destinazione del patrimonio sociale.
 
ART. 10
Il COMITATO, viene nominato dall'Assemblea, e resta in carica un anno, in forma rieleggibile. Si compone di:
                  1 Presidente,
                          1 Vice-Presidente
                 1 Segretario
                                   1 Contabile e Cassiere
          3 Membri
 
ART. 11
Il COMITATO dirige l'Amministrazione Sociale e ne cura gli interessi. Esso è segnatamente organo esecutivo delle decisioni dell'Assemblea generale e rappresenta la Società di fronte a terzi. Il comitato promuove le attività dell'associazione, stabilisce il programma degli eventi, il costo delle attività proposte, ecc.
 
ART. 12
Il PRESIDENTE (in sua vece il Vice-Presidente) rappresenta la Società in ogni circostanza, che non sia in opposizione all'interesse Sociale o dello Statuto.
 
ART. 13
I REVISORI  revisano i conti e redigono a fine anno un rapporto circostanziato. Vigilano in forma generale sui membri della Società affinchè sia mantenuto un buon andamento delle attività. Cooperano con il comitato per l’applicazione dell’art. 6 dello statuto.
 
ART. 14
Il SEGRETARIO-CASSIERE redige i verbali, controfirma tutti gli atti, tiene la contabilità e verifica il pagamento delle tasse sociali ( controllo soci). Può partecipare alle sedute con voce consultiva, solo se lo stesso è socio attivo della Società.
 
ART. 15
RISORSE FINANZIARIE, sono:
a)   Tasse sociali;
b)    Utili conseguiti da feste – eventi-spettacoli– ecc.;
c)    Locazione sala e locali diversi;
d)    Interessi sul capitale.
e).   donazioni
 
ART. 16
LA DURATA della Società è illimitata; in caso di scioglimento per forza maggiore, o per mancanza di esponenti che alimentano la sua vitalità, tutti i beni, mobili ed immobili, il patrimonio sociale in genere, dovrà essere devoluto, dopo rimborsati tutti i debiti, a scopo di beneficenza in base alla decsione dell’assemblea. 
 
ART. 17
IL PRESENTE STATUTO entra in vigore dopo l'approvazione da parte
dell'Assemblea Generale ed annulla tutti i precedenti inerenti alla stessa Società.
 
 
Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Generale della Società riunita il 12.04.2024 ed è stato trascritto sul libro dei verbali delle Assemblee.
 
Banco, 12.04.2024